Il ragazzo che ha sparato il 25 aprile va condannato, ma perché era stato accusato di tentato omicidio per una softair? Cosa non torna
di Paolo Crucianelli - 2 Maggio 2026 alle 11:57
Il primo maggio 2026, al termine dell’udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari ha derubricato l’accusa originaria di duplice tentato omicidio nei confronti di Eitan Bondì — il ventunenne che il 25 aprile aveva sparato pallini di softair a due iscritti Anpi a Roma — riformulandola in tentate lesioni pluriaggravate, disponendo contestualmente gli arresti domiciliari. La decisione conferma quanto era evidente sin dalle prime ore: la qualificazione iniziale era una forzatura. Non ne assolve però il Pubblico ministero che la aveva sostenuta, perché una forzatura riconosciuta a posteriori resta tale, e le forzature nella fase cautelare producono effetti reali sulle persone.
Restano tuttavia due perplessità sulla soluzione adottata dal giudice, che meritano di essere dette con chiarezza. La prima riguarda la qualificazione del reato. Le vittime hanno riportato lesioni — lievi escoriazioni, refertate dal 118 sul posto, tanto lievi da non richiedere il trasporto in ospedale — ma lesioni comunque. Il reato consumato sembrerebbe quindi essere quello di lesioni, non di tentate lesioni. Il tentativo presuppone che l’evento non si sia verificato; qui l’evento si è verificato, sia pure in misura minima. Formulare l’accusa come “tentate lesioni pluriaggravate” ha l’aria di una soluzione di compromesso: si abbandona il tentato omicidio, ma si mantiene una cornice più ampia di quella che i fatti oggettivi parrebbero consentire. Va detto che senza il testo dell’ordinanza — di cui si conoscono solo i resoconti giornalistici — non è possibile escludere che il ragionamento del giudice si fondi sull’assenza dell’arma, ancora non ritrovata, e quindi sull’incertezza circa la reale potenzialità lesiva del mezzo usato. Ma anche questa costruzione appare giuridicamente stiracchiata. Anche perché le softair, seppure manomesse, possono arrivare al massimo a due-tre joule di potenza, almeno 50/100 volte sotto la soglia di pericolosità letale.
La seconda perplessità riguarda la misura cautelare. Se il reato fosse stato correttamente qualificato come lesioni lievissime — procedibili a querela dopo la riforma Cartabia, non d’ufficio — è lecito chiedersi se i presupposti per qualunque forma di custodia cautelare sarebbero stati integrati. Il giudice parla nell’ordinanza di gesto “del tutto irrazionale” e privo di un sostanziale movente: il che, paradossalmente, indebolisce la motivazione cautelare, perché un gesto isolato e irrazionale non configura agevolmente un profilo di pericolosità sociale continuativa. C’è poi una tensione interna nell’ordinanza stessa: il mantenimento dell’aggravante della premeditazione — che implica un gesto pianificato — stride con la definizione di atto irrazionale. Le due affermazioni sono difficili da tenere insieme.
Rimane sullo sfondo una questione più ampia, che questa vicenda riporta in primo piano. Non è la prima volta che la risposta giudiziaria a episodi di violenza in contesti di piazza appare calibrata in modo differente a seconda dell’orientamento percepito degli aggressori. In numerosi casi — il più recente e clamoroso è l’aggressione a martellate di un agente di polizia durante il corteo per Askatasuna a Torino, il 31 gennaio scorso, che ha prodotto lesioni ben più serie di quelle di Roma — quando gli aggressori provenivano da ambienti di centri sociali o di estrema sinistra, l’ipotesi di tentato omicidio non è mai stata formulata, nemmeno come apertura del fascicolo d’indagine. Nel caso di Bondì, quella stessa ipotesi è stata invece il punto di partenza, nonostante fosse chiaro sin dall’immediato rinvenimento dei pallini di plastica che si trattava di un’aggressione non pericolosa. Il confronto non riguarda la gravità morale dei singoli episodi, tutti condannabili: riguarda l’asimmetria della risposta istituzionale, che in uno Stato di diritto non dovrebbe variare in funzione del profilo dell’indagato.
Il ragazzo risponderà ora, in giusto processo, delle imputazioni che gli vengono contestate. La macchina della giustizia si è rimessa, almeno in parte, sui binari corretti. Ma la domanda sulla proporzionalità tra fatto e accusa — e sulla coerenza con cui essa viene applicata — resta aperta, e merita di non essere archiviata insieme al fascicolo.